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Il Governo stringe sulla criminalità giovanile, niente social e misure restrittive per i detenuti

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Il Governo stringe sulla criminalità giovanile, niente social e misure restrittive per i detenuti

Il Governo stringe sulla criminalità giovanile, niente social e misure restrittive per i detenuti

Il Governo stringe sulla criminalità giovanile, niente social e misure restrittive per i detenuti.

Il dl contro la criminalità giovanile sul tavolo del pre-Cdm prevede un avviso orale del questore. Se il ragazzo cui viene notificato l’avviso orale è stato già condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la persona, il patrimonio o per vicende di armi e droga, il questore potrà proporre al tribunale l’applicazione di una sorta di ‘divieto social’.

Una misura che consiste nel “divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici” che saranno indicati specificatamente, fino ad arrivare al divieto di possedere telefoni cellulari o qualunque altro device  “per le comunicazioni dati e voce”.

Misure restrittive anche per i detenuti nelle carceri minorili.

“Se il detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, con una o più condotte determina un grave turbamento dell’ordine e della sicurezza dell’istituto per minorenni, il direttore richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria – si legge all’articolo 9 – Il magistrato di sorveglianza può negare il nulla osta al trasferimento presso l’istituto individuato, per comprovate ragioni di sicurezza anche del detenuto medesimo”.

“Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l’allontanamento”

Fonte: Agi

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